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Art. 22 Consiglio Direttivo della Sezione

Il Consiglio Direttivo della Sezione è composto da un minimo di cinque membri eletti dall'Assemblea della Sezione, resta in carica cinque anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo della Sezione è convocato dal Presidente della Sezione ogni qual volta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.
Il Consiglio Direttivo della Sezione nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno:

  1. il Presidente;
  2. il Vicepresidente;
  3. il Segretario, su proposta del Presidente;
  4. il Tesoriere;

Il Consiglio Direttivo della Sezione:

  1. provvede all’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea della sezione;
  2. promuove le iniziative atte a realizzarne gli scopi;
  3. predispone i bilanci annuali di previsione e consuntivo;
  4. svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione della sezione.

Il Consiglio Direttivo della sezione è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei voti dei presenti.
In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Art. 23 Presidente della Sezione

1. Funzioni:

  1. rappresenta la Sezione con facoltà di delega;
  2. convoca e presiede l'Assemblea della Sezione e il Consiglio Direttivo della Sezione;
  3. sovrintende all'ordinaria amministrazione della Sezione;
  4. adotta deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo della Sezione quando l'urgenza sia tale da non permetterne la convocazione, con l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso nella successiva prima seduta.

2. Assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento temporaneo, le funzioni sono esercitate dal Vicepresidente o, in difetto, dal Consigliere più anziano.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino alla convocazione del Consiglio Direttivo della sezione per la nuova elezione

Art. 24 Autonomia patrimoniale

Le Sezioni dispongono per il conseguimento degli scopi, delle risorse economiche loro pervenute a qualsiasi titolo ed in particolare da:

  1. quote assegnate dal Direttivo provinciale;
  2. contributi ed elargizioni da soci, da terzi, da enti pubblici o privati;
  3. proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  4. donazioni e lasciti;
  5. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.

Le Sezioni devono tenere una regolare contabilità annuale.
Il rendiconto finanziario di sezione ,previo controllo di legittimità da parte del Collegio dei Revisori dei Conti
dell'Associazione, viene sottoposto all’esame del Direttivo per l’approvazione e tempestivamente inviato in copia al Direttivo Provinciale.

Art. 25 Autonomia organizzativa

Le Sezioni, nella propria autonomia organizzativa ed operativa, collaborano per il conseguimento degli scopi associativi.
In particolare è demandata alle Sezioni l’attuazione dei programmi di attività formulati per il territorio di competenza.

Art. 26 Norma transitoria

Entro sessanta giorni dall’approvazione del presente statuto da parte dell’Assemblea, previa deliberazione del Direttivo Provinciale, saranno indette le elezioni per il rinnovo delle cariche elettive.