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Art. 16 Bilancio dell’Associazione

1. I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno;
2. Il conto consuntivo contiene tutte le entrate intervenute e le spese sostenute relative all’anno trascorso;
3. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio annuale successivo;
4. Il bilancio preventivo per l’esercizio annuale successivo è elaborato dal Consiglio Direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
5. Il bilancio consuntivo,previo controllo di legittimità da parte del Collegio dei Revisori dei Conti, è approvato dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea dei Soci entro il primo trimestre dell’anno successivo.

Art. 17 Libri dell'Associazione

Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dei Revisori dei Conti, nonché gli elenchi degli aderenti all'Associazione, in forma automatizzata.

Art. 18 Costituzione delle Sezioni e dei Gruppi.

L'Associazione è organizzata in Sezioni e gruppi aventi sede in comuni , frazioni, quartieri, complessi aziendali, istituti d'istruzione e simili o altre realtà di aggregazione.
Le Sezioni possono essere costituite quando il numero dei soci donatori non è inferiore a 100.
Sono considerate costituite le Sezioni di l’Aquila, Sulmona, Paganica, Scoppito, Tornimparte, Poggio Picenze, Ortucchio, Montereale e Villavallelonga.
I Gruppi si intendono costituiti quando il numero dei soci non è inferiore a 25.
Sono riconosciuti costituiti i Gruppi di: Tempera, Ateleta, Castel di Sangro e Scanno.
Eventuali deroghe possono essere deliberate dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Funzioni

La Sezione è l'unità di base che può disporre di una propria sede.
Nell'ambito degli scopi e delle attività associative sancite all'art 1 del presente Statuto, la Sezione in particolare:

  1. cura il proselitismo e la propaganda sul territorio di competenza;
  2. cura i rapporti con i propri soci;
  3. può effettuare le chiamate per i donatori;
  4. gestisce, per quanto di competenza, l’attività amministrativa e finanziaria;
  5. coordina gli eventuali gruppi.

Art. 20 Organi della Sezione

Sono Organi della Sezione:

  1. l'Assemblea dei Soci della sezione;
  2. Il Consiglio Direttivo della sezione;
  3. Il Presidente della Sezione

Art. 21 Assemblea della Sezione

1. L'Assemblea della Sezione è costituita da tutti i Soci Donatori ed Emeriti appartenenti alla singola Sezione. L'Assemblea della Sezione, in seduta ordinaria ha il compito di:

  1. eleggere il Consiglio Direttivo della Sezione;
  2. iscutere ed approvare la relazione sociale, amministrativa ed economica del Consiglio Direttivo della Sezione;
  3. discutere su ogni altro argomento di ordinaria amministrazione posto all'ordine del giorno.


2. L'Assemblea della sezione è convocata:

  1. dal Presidente della sezione in seduta ordinaria almeno una volta all'anno;
  2. in seduta straordinaria su convocazione del Presidente della sezione, ovvero su richiesta del Consiglio Direttivo della Sezione, o su proposta di almeno 1/3 dei componenti l'Assemblea, i quali dovranno avanzare domanda al Presidente della Sezione proponendo l'ordine del giorno.

3. L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita:

  1. in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto intervenuti in proprio o per delega;
  2. in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto intervenuti in proprio o per delega;
  3. ogni socio può ricevere una sola delega.

4. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti. All’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, deve essere invitato un rappresentante del Consiglio Direttivo Provinciale dell’Associazione.
L’Assemblea in seduta straordinaria è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo della sezione lo ritengano opportuno e delibera a maggioranza qualificata (2/3) su:

  1. fusione con altra Sezione;
  2. scioglimento della Sezione.

Deliberato lo scioglimento della sezione, il Consiglio Direttivo nominerà uno o più liquidatori che rimetteranno le eventuali attività esistenti al V.A.S. (Associazione Volontari Sangue) provinciale, che le terrà in deposito per almeno due anni dallo scioglimento della Sezione.
Nel caso di ricostituzione della Sezione il V.A.S. (Volontari Abruzzesi Sangue) dovrà riconsegnare a questa le attività accantonate.