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Art. 11 Presidente

1. Funzioni:

  1. rappresenta,anche agli effetti di legge, il V.A.S. “Volontari Abruzzesi Sangue” e tutela l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
  2. provvede all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio;
  3. convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea redigendo l'ordine del giorno;
  4. iscrive all'ordine del giorno del Consiglio le richieste motivate dei singoli membri del Consiglio Direttivo;
  5. adotta, in caso di necessità, delibere d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio per la ratifica;
  6. propone al Consiglio la nomina del Segretario.

2. Assenza o impedimento

In caso di assenza o temporaneo impedimento le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, in difetto, dal Consigliere più anziano.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino a nuova elezione.

 Art. 12 Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
I Revisori hanno il compito di:

  1. eleggere tra loro un Presidente;
  2. controllare la gestione contabile;
  3. collaborare con il Consiglio Direttivo per una buona gestione economica.

Art. 13 Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
I Probiviri hanno il compito di:

  1. eleggere tra loro un Presidente;
  2. giudicare in prima istanza sui conflitti che possono verificarsi tra i vari organi sociali e tra gli organi sociali ed i soci.

Art. 14 Risorse economiche

Le disponibilità finanziarie del V.A.S. (Volontari Abruzzesi Sangue) sono costituite dalle risorse pervenute a qualsiasi titolo, ed in particolare da:

  1. rimborsi derivanti da convenzioni;
  2. elargizioni e contributi da soci, da terzi, da Enti pubblici e privati;
  3. donazioni e lasciti;
  4. beni mobili ed immobili;
  5. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
  6. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.

 Art. 15 Patrimonio dell'Associazione

1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:

  1. beni immobili e mobili;
  2. contributi e quote associative;
  3. donazioni e lasciti;
  4. proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
  5. ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.

2. Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie.
3. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.