Art. 11 – Presidente
1. Funzioni:
- rappresenta,anche agli effetti di legge, il V.A.S. “Volontari Abruzzesi Sangue” e tutela l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari;
- provvede all'esecuzione delle delibere assunte dal Consiglio;
- convoca e presiede il Consiglio e l'Assemblea redigendo l'ordine del giorno;
- iscrive all'ordine del giorno del Consiglio le richieste motivate dei singoli membri del Consiglio Direttivo;
- adotta, in caso di necessità, delibere d'urgenza che pone all'ordine del giorno della prima riunione del Consiglio per la ratifica;
- propone al Consiglio la nomina del Segretario.
2. Assenza o impedimento
In caso di assenza o temporaneo impedimento le funzioni sono esercitate dal Vice Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, in difetto, dal Consigliere più anziano.
In caso di dimissioni o impedimento definitivo del Presidente, il Vicepresidente ne assume le funzioni fino a nuova elezione.
Art. 12 – Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
I Revisori hanno il compito di:
- eleggere tra loro un Presidente;
- controllare la gestione contabile;
- collaborare con il Consiglio Direttivo per una buona gestione economica.
Art. 13 – Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.
Dura in carica 5 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
I Probiviri hanno il compito di:
- eleggere tra loro un Presidente;
- giudicare in prima istanza sui conflitti che possono verificarsi tra i vari organi sociali e tra gli organi sociali ed i soci.
Art. 14 – Risorse economiche
Le disponibilità finanziarie del V.A.S. (Volontari Abruzzesi Sangue) sono costituite dalle risorse pervenute a qualsiasi titolo, ed in particolare da:
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- elargizioni e contributi da soci, da terzi, da Enti pubblici e privati;
- donazioni e lasciti;
- beni mobili ed immobili;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.
Art. 15 – Patrimonio dell'Associazione
1. Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- beni immobili e mobili;
- contributi e quote associative;
- donazioni e lasciti;
- proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi di legge.
2. Le erogazioni liberali in denaro, le donazioni e i lasciti testamentari sono accettati, con beneficio di inventario, dall’Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie.
3. I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio.
4. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento, perseguono scopi analoghi.
5. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.