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Art. 6 Sede Sociale

La sede legale del V.A.S. "Volontari Abruzzesi Sangue" viene fissata nella Casa del Volontariato, in Via Giuseppe Saragat, n. 10 di L’Aquila (località Campo di Pile).

Art. 7 Esercizio Sociale

L'Esercizio Sociale dell'Associazione è annuale, inizia il 1° gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

Art. 8 Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

  1. L'Assemblea;
  2. Il Consiglio Direttivo;
  3. Il Presidente;
  4. Il Collegio dei Revisori dei Conti;
  5. Il Collegio dei Probiviri.

 Art. 9 Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Delegati delle Sezioni.
L'Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno in seduta ordinaria.
L’Assemblea ha il compito di:

  1. eleggere il Consiglio Direttivo;
  2. eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. leggere il Collegio dei Probiviri;
  4. tracciare le linee politico-programmatiche dell'Associazione;
  5. discutere ed approvare la relazione morale, il bilancio consuntivo ed il preventivo annuale;
  6. approvare le modifiche dello Statuto e del Regolamento.


L’Assemblea può riunirsi anche in seduta straordinaria per iniziativa del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di almeno un terzo dei Delegati.
L’Assemblea Straordinaria tratta solo gli argomenti per i quali è stata convocata.
L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita:

  1. in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli aventi diritto intervenuti in proprio o per delega;
  2. in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aventi diritto intervenuti in proprio o per delega;
  3. ogni socio può ricevere una sola delega.

L’Assemblea Ordinaria e Straordinaria è costituita dai delegati delle Sezioni in ragione di uno ogni cento o frazione di cento donazioni effettuate nell’anno precedente quello in cui avviene l’Assemblea stessa.
L’Assemblea si riunisce obbligatoriamente in seduta Straordinaria per approvare e/o modificare lo Statuto.
L’approvazione e/o le modifiche al Regolamento sono deliberate dall’Assemblea in seduta Ordinaria.
L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

Art. 10 Consiglio Direttivo Provinciale

Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto da 25 membri che restano in carica 5 anni e possono essere rieletti per non più di due mandati consecutivi.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri o dal Collegio dei Revisori.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima seduta, elegge nel proprio seno:

  1. il Presidente;
  2. il Vicepresidente;
  3. il Tesoriere;
  4. su proposta del Presidente, il Segretario.

Il Consiglio Direttivo:

  1. provvede all’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea;
  2. promuove le iniziative atte a realizzare gli scopi dell’Associazione;
  3. nomina eventuali rappresentanti del V.A.S. negli organismi e nelle istituzioni;
  4. predispone i bilanci annuali di previsione e consuntivo;
  5. svolge ogni altra attività utile o necessaria alla gestione del V.A.S.;
  6. propone le eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento;
  7. esamina e delibera su eventuali richieste di costituzione di nuove Sezioni;
  8. cura i rapporti con le Sezioni e nomina eventuali commissari;
  9. determina l’entità dei contributi da assegnare alle sezioni in rapporto alle iniziative programmate;
  10. il Consigliere regolarmente convocato che senza giustificato motivo non partecipi per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio Direttivo Provinciale viene dichiarato decaduto. Sarà sostituito da altro Consigliere che dovrà essere delegato dalla stessa Sezione di apparteneza di quello dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti aventi diritto di voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.