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Articolo 17 – Carenza del Regolamento

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento provvede il Consiglio Direttivo con apposita delibera da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea successiva al provvedimento.

 Articolo 18 – Modifiche

Le modifiche al Regolamento sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria.

 Articolo 19 – Norma Transitoria

In considerazione della peculiarità del territorio in cui sono chiamate ad operare nonché dell’esigenza di garantire un’adeguata autonomia finanziaria, finalizzata allo svolgimento di una costante ed incisiva azione di proselitismo in territori particolari, in deroga a quanto previsto nell’art. 6 del presente regolamento si stabilisce che, per le Sezioni di Sulmona, Ortucchio, Villavalelonga e Tornimparte che hanno manifestato la loro volontà, l’importo della quota che sarà corrisposta dalla Regione per ogni singola donazione di sangue o dei suoi singoli componenti, sarà corrisposta nella misura del 90%.

Tutte le altre Sezioni continueranno ad avere una gestione comune delle risorse economiche per finanziare le iniziative a favore dei propri iscritti.

 Articolo 20 – Validità

Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente.

Approvato in L’Aquila il 26 Marzo 2011

 IL PRESIDENTE PROVINCIALE VAS

(Flaviano Zaini)