Indice articoli

Articolo 7 – Esercizio finanziario

L’Esercizio finanziario delle attività dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 8 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L’Assemblea dell’Associazione è costituita dai delegati delle Sezioni in ragione di uno ogni cento o frazione di cento donazioni determinate così come previsto dall’art.10 dello Statuto.

La convocazione dell’Assemblea Ordinaria deve essere effettuata possibilmente entro il mese di febbraio e comunque non oltre il 15 di aprile.

Gli elementi giustificativi del Conto Consuntivo e del bilancio preventivo dovranno essere a disposizione dei Delegati almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

I Delegati delle Sezioni all’Assemblea possono farsi rappresentare da un altro delegato della propria Sezione.

E’ consentito un solo voto per delega. La Presidenza farà controllare dalla commissione verifica poteri, nominata per l’occasione, la validità delle deleghe; farà verificare, inoltre, la validità del numero dei delegati, prima di ogni tipo di votazione. La firma del delegante deve essere autenticata dal Presidente della Sezione.

Gli elenchi ufficiali delle donazioni devono essere fatte pervenire, a cura delle Sezioni, presso la segreteria provinciale, unitamente ai bilanci ed all’elenco dei donatori, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno; in difetto si è esclusi dal contributo per l’anno in corso.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo provinciale, con lettera da far pervenire a ciascuna sezione almeno 15 giorni prima della data fissata.

Il relativo avviso conterrà l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione; la seconda convocazione deve essere fissata un’ora dopo la prima.

L’Assemblea nominerà di volta in volta il suo Presidente ed un segretario verbalizzante.

Il Presidente designerà a sua volta fra i presenti, ove sia necessario, due scrutatori che provvederanno alla verifica di eventuali votazioni.

I vari argomenti saranno trattati così come indicato nella lettera di convocazione.

Per quanto attinente ad argomenti estranei all’ordine del giorno, potranno essere trattati solo se l’Assemblea, nella sua maggioranza lo riterrà opportuno, sempre che non riguardino questioni di sezioni assenti per i quali argomenti è necessaria la presenza dei relativi delegati.

 Articolo 9 –Elezioni delle Cariche

Votazioni e relative modalità.

Tutte le operazioni preparatorie delle elezioni sono di competenza del Segretario Organizzativo, che predispone le liste ed il materiale necessario alle votazioni secondo le disposizioni del presente Regolamento ed in particolare ogni votazione è espressa per scrutinio segreto quando interessa persone e singole sezioni e quando ne sia fatta esplicita richiesta da almeno un quinto dei votanti. Negli altri casi può essere espressa per appello nominale o per alzata di mano o per acclamazione; per la votazione relativa alla nomina dei membri dei vari organi è costituito un seggio elettorale composto da tre membri (un Presidente e due scrutatori) designati dal Presidente dell’Assemblea e scelti tra i non candidati prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea.

Il voto dovrà essere espresso annotando sulle schede i vari nominativi dei candidati prescelti o i numeri corrispondenti agli stessi, oppure apponendo una "x" in corrispondenza del cognome e nome del candidato prescelto. Ogni delegato può esprimere preferenze fino ad un massimo dei due terzi dei componenti gli organi da eleggere. Le liste sono compilate elencando cognome e nome dei candidati in ordine alfabetico, preceduti dal numero progressivo e seguiti dalla località della Sezione di provenienza.

Vengono predisposte liste:

  • per il Consiglio Direttivo;
  • per il Collegio dei Revisori dei Conti;
  • per il Collegio dei Probiviri.

 

 Dette liste sono formate dai candidati segnalati disponibili per le rispettive cariche provinciali dalle Sezioni, in ragione:

  • per il Consiglio Direttivo - di un nominativo per ogni 200 donazioni o frazione di donazioni;
  • per il Collegio dei revisori dei conti - di un nominativo;
  • per il Collegio dei Probiviri - di un nominativo.

 

Il Segretario Organizzativo deve richiedere e ricevere le segnalazioni delle candidature in tempo utile perché possano pervenire entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni. Questo termine si intende vincolante per l’iscrizione dei nominativi nelle liste. Una copia delle liste è consegnata ad ogni Sezione al momento della verifica dei poteri. Lo spoglio delle schede avviene nella seguente successione:Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri. Il numero degli eletti per singola Sezione non può superare i due terzi dei componenti da eleggere.

Il Presidente del seggio, al termine dello spoglio ed esauriti i relativi controlli, proclama gli eletti di ciascuna lista in base al risultato delle votazioni. In caso di parità di voti,per la proclamazione dell’ultimo eletto di ogni lista sarà nominato il più anziano di età. Sono nulle le schede votate con modalità diverse da quella sopra indicata, tale da non consentire alcuna possibilità di individuazione del voto.

Gli ultimi due dei cinque eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti ed in quello dei Probiviri, si intendono membri supplenti.

Gli organi neo eletti si riuniscono con la Presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero dei voti (in caso di parità, il più anziano di età) immediatamente dopo la proclamazione dei risultati, per l’elezione dei rispettivi Presidenti e l’attribuzione delle cariche previste dallo Statuto. I risultati di queste elezioni sono comunicati all’Assemblea prima del suo scioglimento e riportati a verbale, che deve essere trasmesso a tutte le Associate.

La composizione dei nuovi Organi provinciali con le rispettive cariche, deve essere comunicata dal Presidente alle Autorità ed agli Enti cui ne spetti la conoscenza per legge o ai quali sia opportuna renderla nota.

Partecipano al Consiglio Direttivo, con parere consultivo, i Presidenti delle Sezioni non rappresentati in Consiglio.

La mancata approvazione della Relazione morale o del Conto Consuntivo in sede di assemblea, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Surroga dei Membri

Se nel corso del mandato qualcuno dei membri del Consiglio Direttivo venisse meno per decadenza, dimissioni, decesso o altro motivo, dovrà essere surrogato da altro Consigliere, che dovrà essere nominato e delegato dalla stessa Sezione di appartenenza di quello venuto meno, che terminerà il mandato unitamente ai Consiglieri rimasti in carica.

Tale surroga potrà essere effettuata nella misura di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo; pertanto, se oltre un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo dovesse venir meno per dimissioni o decadenza, si dovrà procedere a nuove elezioni dell’intero consiglio direttivo.