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Regolamento di Attuazione dello Statuto Provinciale.

 

Articolo 1

Il VAS è l’insieme di Sezioni e Gruppi di Donatori Volontari di sangue, a carattere regionale, provinciale, comunale, locale ed aziendale, che svolgono la loro attività nell’ambito delle leggi vigenti in materia di medicina trasfusionale.

 Articolo 2 – Scopi dell’Associazione

Gli scopi dell’Associazione sono:

 Articolo 3 – SOCI - Ammissione e Cessazione

Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione,nella qualità di soci donatori, coloro che periodicamente donano il loro sangue.

Pertanto, colui che per motivi non dipendenti da cause sanitarie si rifiuta per due anni consecutivi di donare il sangue, decade da tale qualifica.

A tale soluzione si giungerà dopo che sarà stata esperita ogni possibile azione di recupero del Donatore.

I Soci Donatori che per motivi di salute, per età o per cause non volontarie devono cessare dall’effettuare donazioni di sangue, saranno considerati Soci onorari.

Articolo 4 Onorificenze

Ai nuovi donatori all’atto dell’iscrizione al V.A.S verrà consegnata una tessera di riconoscimento ed un distintivo in metallo.

Ai Donatori che si siano distinti per il numero di donazioni effettuate, opportunamente documentate sia dalla tessera del Socio nonché dai registri o schedari di sezione, sono conferite le seguenti onorificenze:

 

 Inoltre ai donatori che abbiano compiuto 25 anni di attività effettiva dalla prima donazione e che abbiano effettuato 50 donazioni, sarà attribuito il distintivo d’oro.

Le suddette onorificenze avranno le caratteristiche uguali per tutte le sezioni e saranno consegnate in occasione dell’annuale "Giornata del Donatore" e troveranno applicazione dalle premiazioni che si effettueranno nell’anno 2013 sulla base delle donazioni relative all’anno 2012. 

Modifica all'art.4 dello statuto

Nella riunione del 18 ottobre 2013, il Consiglio Direttivo Provinciale del VAS – Volontari Abruzzesi Sangue, ha deliberato, tra l’altro, di modificare l’art. 4 del vigente Regolamento relativo alla attribuzione delle onorificenze, come segue:

 

Per l’anno 2013 saranno attribuite le ulteriori onorificenze così come previsto dal vigente Regolamento e cioè:

 

Inoltre, il Consiglio ha deliberato di attribuire il distintivo VAS in argento dorato ai volontari con 25 donazioni per le donne e 40 donazioni per gli uomini con 25 anni di iscrizione ininterrotta all’Associazione.

Articolo 5 – SEZIONI Ammissioni e Cessazioni

Per l’ammissione di Sezioni in seno all’Associazione è necessaria una domanda di adesione nella quale sia specificato il numero dei donatori effettivi che non potrà essere minore di 100, nonché l’impegno di accettare e rispettare lo Statuto dell’Associazione ed il relativo Regolamento. Il consiglio Direttivo Provinciale, esaminata l’istanza, delibera sull’ammissione e provvede a comunicare tale decisione alle altre Sezioni.

La cessazione dell’appartenenza all’Associazione è riservata alla decisione del Consiglio Direttivo.

La domanda di cessazione viene presa in esame dal Consiglio Direttivo solo dopo che il Collegio dei Probiviri abbia espresso il suo parere obbligatorio, motivato e scritto.

L’eventuale espulsione viene deliberata dal Consiglio Direttivo provinciale solo dopo che il Collegio dei Probiviri abbia espresso il suo parere obbligatorio, motivato e scritto, nonché abbia esperito ogni tentativo per rimuovere le cause determinanti l’espulsione.

Gli eventuali beni mobili ed immobili appartenenti alle Sezioni rimarranno sempre di loro spettanza; quindi in caso di cessazione o scioglimento della stessa,di essi potrà disporre il Consiglio Direttivo della sezione stessa.

 Articolo 6 – Quote Associative

Le quote associative delle Sezioni sono determinate in funzione del numero delle donazioni effettuate dai Donatori di ognuna di esse.

L’importo della quota che sarà corrisposta dalla Regione per ogni unità donata di sangue o suoi componenti, sarà distribuito a ciascuna Sezione nella misura dell’50%,il rimanente sarà fatto proprio dall’Associazione.

L’Assemblea, di anno in anno, potrà variare tale misura in sede di approvazione del bilancio.


Articolo 7 – Esercizio finanziario

L’Esercizio finanziario delle attività dell’Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 8 – Assemblea Ordinaria e Straordinaria

L’Assemblea dell’Associazione è costituita dai delegati delle Sezioni in ragione di uno ogni cento o frazione di cento donazioni determinate così come previsto dall’art.10 dello Statuto.

La convocazione dell’Assemblea Ordinaria deve essere effettuata possibilmente entro il mese di febbraio e comunque non oltre il 15 di aprile.

Gli elementi giustificativi del Conto Consuntivo e del bilancio preventivo dovranno essere a disposizione dei Delegati almeno 15 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea.

I Delegati delle Sezioni all’Assemblea possono farsi rappresentare da un altro delegato della propria Sezione.

E’ consentito un solo voto per delega. La Presidenza farà controllare dalla commissione verifica poteri, nominata per l’occasione, la validità delle deleghe; farà verificare, inoltre, la validità del numero dei delegati, prima di ogni tipo di votazione. La firma del delegante deve essere autenticata dal Presidente della Sezione.

Gli elenchi ufficiali delle donazioni devono essere fatte pervenire, a cura delle Sezioni, presso la segreteria provinciale, unitamente ai bilanci ed all’elenco dei donatori, entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno; in difetto si è esclusi dal contributo per l’anno in corso.

L’Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente, sentito il Consiglio Direttivo provinciale, con lettera da far pervenire a ciascuna sezione almeno 15 giorni prima della data fissata.

Il relativo avviso conterrà l’elenco degli argomenti posti all’ordine del giorno, la data, l’ora ed il luogo di convocazione; la seconda convocazione deve essere fissata un’ora dopo la prima.

L’Assemblea nominerà di volta in volta il suo Presidente ed un segretario verbalizzante.

Il Presidente designerà a sua volta fra i presenti, ove sia necessario, due scrutatori che provvederanno alla verifica di eventuali votazioni.

I vari argomenti saranno trattati così come indicato nella lettera di convocazione.

Per quanto attinente ad argomenti estranei all’ordine del giorno, potranno essere trattati solo se l’Assemblea, nella sua maggioranza lo riterrà opportuno, sempre che non riguardino questioni di sezioni assenti per i quali argomenti è necessaria la presenza dei relativi delegati.

 Articolo 9 –Elezioni delle Cariche

Votazioni e relative modalità.

Tutte le operazioni preparatorie delle elezioni sono di competenza del Segretario Organizzativo, che predispone le liste ed il materiale necessario alle votazioni secondo le disposizioni del presente Regolamento ed in particolare ogni votazione è espressa per scrutinio segreto quando interessa persone e singole sezioni e quando ne sia fatta esplicita richiesta da almeno un quinto dei votanti. Negli altri casi può essere espressa per appello nominale o per alzata di mano o per acclamazione; per la votazione relativa alla nomina dei membri dei vari organi è costituito un seggio elettorale composto da tre membri (un Presidente e due scrutatori) designati dal Presidente dell’Assemblea e scelti tra i non candidati prima dell’inizio dei lavori dell’Assemblea.

Il voto dovrà essere espresso annotando sulle schede i vari nominativi dei candidati prescelti o i numeri corrispondenti agli stessi, oppure apponendo una "x" in corrispondenza del cognome e nome del candidato prescelto. Ogni delegato può esprimere preferenze fino ad un massimo dei due terzi dei componenti gli organi da eleggere. Le liste sono compilate elencando cognome e nome dei candidati in ordine alfabetico, preceduti dal numero progressivo e seguiti dalla località della Sezione di provenienza.

Vengono predisposte liste:

 

 Dette liste sono formate dai candidati segnalati disponibili per le rispettive cariche provinciali dalle Sezioni, in ragione:

 

Il Segretario Organizzativo deve richiedere e ricevere le segnalazioni delle candidature in tempo utile perché possano pervenire entro il decimo giorno antecedente quello fissato per le elezioni. Questo termine si intende vincolante per l’iscrizione dei nominativi nelle liste. Una copia delle liste è consegnata ad ogni Sezione al momento della verifica dei poteri. Lo spoglio delle schede avviene nella seguente successione:Consiglio Direttivo, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri. Il numero degli eletti per singola Sezione non può superare i due terzi dei componenti da eleggere.

Il Presidente del seggio, al termine dello spoglio ed esauriti i relativi controlli, proclama gli eletti di ciascuna lista in base al risultato delle votazioni. In caso di parità di voti,per la proclamazione dell’ultimo eletto di ogni lista sarà nominato il più anziano di età. Sono nulle le schede votate con modalità diverse da quella sopra indicata, tale da non consentire alcuna possibilità di individuazione del voto.

Gli ultimi due dei cinque eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti ed in quello dei Probiviri, si intendono membri supplenti.

Gli organi neo eletti si riuniscono con la Presidenza provvisoria del membro che ha ottenuto il maggior numero dei voti (in caso di parità, il più anziano di età) immediatamente dopo la proclamazione dei risultati, per l’elezione dei rispettivi Presidenti e l’attribuzione delle cariche previste dallo Statuto. I risultati di queste elezioni sono comunicati all’Assemblea prima del suo scioglimento e riportati a verbale, che deve essere trasmesso a tutte le Associate.

La composizione dei nuovi Organi provinciali con le rispettive cariche, deve essere comunicata dal Presidente alle Autorità ed agli Enti cui ne spetti la conoscenza per legge o ai quali sia opportuna renderla nota.

Partecipano al Consiglio Direttivo, con parere consultivo, i Presidenti delle Sezioni non rappresentati in Consiglio.

La mancata approvazione della Relazione morale o del Conto Consuntivo in sede di assemblea, comporta la decadenza del Consiglio Direttivo.

Articolo 10 - Surroga dei Membri

Se nel corso del mandato qualcuno dei membri del Consiglio Direttivo venisse meno per decadenza, dimissioni, decesso o altro motivo, dovrà essere surrogato da altro Consigliere, che dovrà essere nominato e delegato dalla stessa Sezione di appartenenza di quello venuto meno, che terminerà il mandato unitamente ai Consiglieri rimasti in carica.

Tale surroga potrà essere effettuata nella misura di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo; pertanto, se oltre un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo dovesse venir meno per dimissioni o decadenza, si dovrà procedere a nuove elezioni dell’intero consiglio direttivo.

 


Articolo 11 – Consiglio Direttivo - Presidente - Segretario Organizzativo - Tesoriere

Il Consiglio Direttivo,dopo essersi distribuite le cariche e stabilita la sede legale ed operativa, potrà riunirsi su invito del Presidente, in linea ordinaria, una volta al mese.

Gli avvisi di convocazione dovranno pervenire ai singoli membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione con lettera recante l’ora, la data, l’ordine del giorno ed il luogo.

Per le convocazioni di effettiva urgenza il termine può essere ridotto a 48 ore e possono pervenire telefonicamente.

Il Consiglio Direttivo può affidare incarichi particolari a gruppi di lavoro o a singoli consiglieri, avvalendosi anche della collaborazione di persone esterne all’Associazione.

I membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificati e validi motivi, risultino assenti a tre sedute consecutive, decadono e vengono surrogati dal consiglio con la nomina dei primi non eletti; così pure nel caso di dimissioni o decesso.

Ai lavori del Consiglio Direttivo partecipa anche il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.

Il Presidente attua le decisioni prese dal Consiglio direttivo, avvalendosi della collaborazione dei due Vice Presidenti e del Segretario organizzativo, e ciò ai fini della relativa responsabilità; illustra all’Assemblea la relazione Morale e Finanziaria annuale.

Infine cura la costituzione dell’ufficio di segreteria di cui ha la responsabilità unitamente al Segretario ed al Tesoriere.

L’Ufficio di Segreteria predispone:

 

 Il Segretario organizzativo collabora con il Presidente nell’esplicazione delle attività organizzative, programmatorie e promozionali delle Associate, oltre ad assolvere ai compiti demandatigli a norma di Regolamento. Il Tesoriere sovrintende alle attività amministrative dell’associazione, predispone il Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre al controllo dei Revisori e del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – Amministrazione e Bilanci

Le disponibilità economiche debbono essere amministrate con il criterio di una sana gestione intesa ad evitare passivi di bilancio.

Le scritture contabili debbono essere tenute secondo le vigenti norme in materia, essere sempre aggiornate e far riferimento a giustificativi che le documentino.

Il numerario di cassa deve essere depositato in conti correnti o postali intestati all’Associazione, salvo le normali piccole disponibilità per le spese correnti.

Il Conto consuntivo deve presentare sinteticamente tutte le imputazioni di entrata e uscita della gestione, comprese le partite di giro costituite da contributi volontari vari.

Il rendiconto deve essere articolato in capitoli che forniscano l’analisi delle imputazioni.

Il Bilancio di Previsione deve essere elaborato tenendo conto delle risultanze del Conto Consuntivo e contenere le prevedibili imputazioni di entrata e uscita.

Articolo 13 – Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti debbono riunirsi con la frequenza necessaria per effettuare un regolare controllo della gestione amministrativa dell’Associazione. Hanno altresì il compito di redigere collegialmente la relazione di competenza sui Bilanci e di illustrarla all’Assemblea.

Partecipano, sia singolarmente che collegialmente, alle riunioni del consiglio Direttivo in cui vengono trattati problemi economico-finanziari, con i poteri della loro carica.

La durata del mandato dei Revisori è in ogni caso pari a quella del Consiglio Direttivo.

Articolo 14 – Collegio dei Probiviri.

I Probiviri non possono decidere sulle questioni sottoposte al loro giudizio senza aver sentito le parti ed esperito ogni tentativo di composizione amichevole della vertenza.

Le loro decisioni debbono essere comunicate per iscritto alle parti ed al Consiglio Direttivo e sono inappellabili. La durata del mandato dei Probiviri è in ogni caso pari a quella del Consiglio Direttivo.

 Articolo 15 – Gratuità delle Cariche – Rimborsi

Le cariche elettiva dell’Associazione non danno diritto a compenso. Le spese sostenute dal Presidente e dai Consiglieri nell’espletamento dell’attività inerente al loro mandato, sono rimborsabili da parte dell’Associazione.

Altri rimborsi possono essere stabiliti dal Consiglio Direttivo. Tali spese debbono essere contenute nei limiti della specifica imputazione del bilancio di previsione annuale.

Articolo 16 – Raccolta sangue con mezzo mobile.

Entro la prima decade di dicembre i Presidenti di Sezione devono comunicare le date in cui intendono effettuare la raccolta di sangue con l’utilizzo dell’Autoemoteca dell’Associazione. Il calendario delle raccolte annuali dovrà essere esaminato ed approvato dal Consiglio Direttivo entro il 15 dicembre. Per ogni unità di sangue raccolta sarà riconosciuta alla Sezione interessata quale rimborso per l’organizzazione la quota, per ogni donazione effettuata, di Euro 10 quando il numero di sacche è superiore a 25, e di Euro 5 per un numero inferiore.

 


Articolo 17 – Carenza del Regolamento

Per quanto non stabilito dal presente Regolamento provvede il Consiglio Direttivo con apposita delibera da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea successiva al provvedimento.

 Articolo 18 – Modifiche

Le modifiche al Regolamento sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria.

 Articolo 19 – Norma Transitoria

In considerazione della peculiarità del territorio in cui sono chiamate ad operare nonché dell’esigenza di garantire un’adeguata autonomia finanziaria, finalizzata allo svolgimento di una costante ed incisiva azione di proselitismo in territori particolari, in deroga a quanto previsto nell’art. 6 del presente regolamento si stabilisce che, per le Sezioni di Sulmona, Ortucchio, Villavalelonga e Tornimparte che hanno manifestato la loro volontà, l’importo della quota che sarà corrisposta dalla Regione per ogni singola donazione di sangue o dei suoi singoli componenti, sarà corrisposta nella misura del 90%.

Tutte le altre Sezioni continueranno ad avere una gestione comune delle risorse economiche per finanziare le iniziative a favore dei propri iscritti.

 Articolo 20 – Validità

Il presente Regolamento abroga e sostituisce integralmente il precedente.

Approvato in L’Aquila il 26 Marzo 2011

 IL PRESIDENTE PROVINCIALE VAS

(Flaviano Zaini)