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STATUTO VOLONTARI ABRUZZESI SANGUE L’AQUILA

PROLOGO

L’Associazione Volontari Abruzzesi Sangue (V.A.S.) si è costituita a L’Aquila l’8 maggio 1954, per atto del notaio Giuseppe Gianfelice, del Collegio notarile del Distretto dell’Aquila. Risultando il vecchio statuto non più rispondente alle disposizioni di legge in vigore e del tutto inadeguato rispetto alle attuali esigenze organizzative e funzionali dell’Associazione, lo stesso deve intendersi sostituito dal seguente nuovo testo, ferma restando la denominazione di V.A.S. "Volontari Abruzzesi Sangue" con sede in L’Aquila. Inoltre, l’Associazione si conferma apartitica, aconfessionale, senza scopi di lucro e di durata illimitata.

STATUTO VOLONTARI ABRUZZESI SANGUE L’AQUILA

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Scopi

Gli scopi dell’Associazione sono:

  1. promuovere una diffusa coscienza trasfusionale affinché ogni cittadino senta il dovere civico e morale di donare parte del proprio sangue in forma volontaria, gratuita, anonima, consapevole e periodica;
  2. promuovere ogni iniziativa utile a tutelare la salute e la dignità del donatore nell'esercizio della sua missione nonché a formare ed educare alla cultura dell’altruismo;
  3. concorrere al conseguimento dei fini istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale, in armonia con le leggi vigenti per il raggiungimento dell'autosufficienza del sangue e suoi componenti in ambito provinciale, regionale e nazionale intervenendo anche con atti di solidarietà;
  4. operare in collaborazione con i Servizi Trasfusionali delle strutture sanitarie locali quali Enti preposti alla raccolta, gestione, conservazione ed utilizzazione del sangue e dei suoi componenti;
  5. gestire autonomamente la raccolta di sangue in un centro fisso o con mezzo mobile (autoemoteca).

Art. 2 Ammissione e classificazione dei soci

I soci sono classificati in due categorie: soci donatori e soci onorari.

  1. Soci Donatori: acquisisce la qualifica di Socio Donatore colui che, dichiarato fisicamente idoneo dal medico responsabile, si impegna a donare il sangue e/o gli emocomponenti, secondo i principi e nell’osservanza del presente Statuto e dell’annesso Regolamento di attuazione;
  2. Soci Onorari: sono tutti i donatori che per motivi di salute, di età o altre cause, non dipendenti dalla propria volontà, e comunque documentate, debbano cessare l'attività di donatore;
  3. Soci Sostenitori sono tutti coloro che pur non essendo donatori concorrono in qualunque modo al raggiungimento degli scopi così come indicato all’art. 1). Non possono avere alcuna carica e non hanno diritto al voto.

Art. 3 Diritti

I soci hanno diritto a:

  1. partecipare alla vita dell'Associazione e ad eleggere gli organi dell'Associazione;
  2. essere informati sull'attività dell'Associazione;
  3. operare il controllo sull'andamento dell'Associazione, nelle forme e mediante gli organi statutari stabiliti dalle leggi vigenti e dallo Statuto;
  4. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, secondo la normativa vigente ed entro limiti preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 4 Doveri

Gli aderenti all’organizzazione devono svolgere la propria attività di donatore verso gli altri in modo  personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli altri aderenti ed all’esterno dell’organizzazione, è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità, rigore morale, ecc.).

Art. 5 Cessazione del rapporto associativo

La cessazione del rapporto associativo avviene

  1. per dimissione;
  2. per morte;
  3. per cancellazione d'ufficio


Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa: tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.
Il Consiglio Direttivo può escludere il Socio con provvedimento motivato

  1. quando non rispetti lo statuto ed il regolamento;
  2. quando si presenta per la donazione senza denunciare le affezioni patologiche a lui note in cui è incorso dopo quella precedente;
  3. quando assuma atteggiamenti contrari agli interessi dell'Associazione;
  4. quando risulti per qualsiasi ragione indegno di appartenere all'Associazione.

L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione sia stata deliberata. Nel caso che l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli può adire al Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto ed in tal caso l'efficacia della deliberazione del provvedimento è sospesa fino alla pronuncia del collegio stesso.
Il Collegio dei Probiviri adito dovrà decidere sul ricorso entro il trentesimo giorno successivo alla  presentazione del reclamo. In caso di supplemento di istruttoria il collegio dovrà chiedere, con motivata richiesta diretta al Consiglio Direttivo Provinciale, un rinvio.
Il Socio Donatore che, senza giustificato motivo, sospenda le donazioni oltre due anni consecutivi o si renda irreperibile o non si presenti alle chiamate per donazioni o per controlli sanitari, viene dichiarato decaduto d'ufficio.